# L'Interruzione Volontaria di Gravidanza in Italia: Un Percorso tra Legge, Diritti e Sfide Attuali

La questione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia rappresenta un capitolo significativo nella storia dei diritti civili e della salute pubblica, delineato da un'evoluzione normativa complessa e da un dibattito sociale sempre vivo. Prima del 1978, l'approccio legale all'aborto era marcatamente proibizionista, riflettendo una sensibilità morale dell'epoca che considerava l'aborto volontario come una scontata immoralità.

Il Contesto Pre-Legge 194: Un Reato dal Codice Penale

Fino agli anni settanta, la legislazione italiana classificava l'interruzione volontaria di gravidanza come reato. Il codice penale italiano puniva l’IVG con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all’esecutore dell’aborto che alla donna stessa. L'articolo 545 e seguenti del codice penale, abrogati solo nel 1978, regolamentavano queste fattispecie. Le pene variavano a seconda delle circostanze: causare l'aborto di una donna non consenziente (o consenziente, ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici anni (art. 545). Se l'aborto era causato con il consenso della donna, la reclusione era da due a cinque anni, sanzioni comminate sia all'esecutore dell'aborto, sia alla donna stessa (art. 546). Procurarsi l'aborto era invece punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 547). Inoltre, istigare all'aborto, o fornire i mezzi per procedere ad esso, era punito con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 548). In caso di lesioni o morte della donna le pene erano ovviamente inasprite (art. 549 e 550). Tuttavia, nel caso in cui "…alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 era stato commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite erano diminuite dalla metà ai due terzi" (art. 549 2º Comma, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale). Questo quadro normativo così rigido si scontrava con un'elevatissimo numero di aborti illegali, spesso eseguiti in condizioni insalubri, che causavano complicazioni gravi e un grande numero di morti, rendendo evidente la necessità di una revisione.

Quadro normativo pre-1978 in Italia sull'aborto

L'Onda Antiproibizionista e la Battaglia per la Legalizzazione

Con la diffusione del femminismo e un significativo cambiamento della sensibilità morale, la legislazione proibitiva fu radicalmente modificata. I Radicali giocarono un ruolo centrale in questa "onda antiproibizionista" attraverso una campagna referendaria incisiva. Nel 1975, il tema della regolamentazione dell'aborto riceveva l'attenzione dei mezzi di comunicazione, in particolare dopo un gesto clamoroso: il segretario del Partito Radicale Gianfranco Spadaccia, la fondatrice del Centro d’Informazione sulla Sterilizzazione e sull’Aborto (CISA) Adele Faccio e la militante radicale Emma Bonino si autodenunciarono alle autorità di polizia per aver praticato aborti, venendo arrestati. Il CISA, organismo fondato da Adele Faccio, con molte altre donne si proponeva di combattere la piaga dell'aborto clandestino, creando i primi consultori in Italia e organizzando dei "viaggi della speranza" verso cliniche inglesi e olandesi. Grazie a voli charter e a convenzioni contrattate dal CISA, era possibile per le donne avere interventi medici a prezzi contenuti e con i mezzi tecnologicamente più evoluti.

Il 5 febbraio 1975, una delegazione comprendente Marco Pannella e Livio Zanetti, direttore de L'Espresso, presentava alla Corte di Cassazione la richiesta di un referendum abrogativo degli articoli nn. 546, 547, 548, 549 2º Comma, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, riguardanti i reati d’aborto su donna consenziente, di istigazione all’aborto, di atti abortivi su donna ritenuta incinta, di sterilizzazione, di incitamento a pratiche contro la procreazione, di contagio da sifilide o da blenorragia. Cominciava in questo modo la raccolta firme, patrocinata dalla Lega XIII maggio e da L'Espresso, che lo promossero unitamente al Partito Radicale e al Movimento di liberazione della donna. Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile del 1976 veniva fissato il giorno per la consultazione referendaria. Tuttavia, questa non ebbe seguito perché il presidente Leone fu costretto a sciogliere le Camere per la seconda volta.

Il Ruolo Determinante della Corte Costituzionale

Nonostante l'impedimento referendario, il bisogno di adeguare la normativa si era già presentato al legislatore anche in seguito a un'altra, fondamentale svolta. La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975, aveva consentito il ricorso all’IVG per motivi gravi. La motivazione di tale sentenza era che non era accettabile porre sullo stesso piano la salute della donna e la salute dell’embrione o del feto, aprendo così la strada a una legalizzazione condizionata dell'aborto in Italia.

La Legge 194 del 1978: Pietra Miliare dei Diritti Riproduttivi

Finalmente, il 22 maggio 1978, il testo definitivo, che assunse lo stesso titolo del progetto di legge approvato, fu licenziato dal Senato il 18 maggio 1978 e pubblicato quattro giorni più tardi sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo noto come legge 22 maggio 1978, n. 194. Questa legge, intitolata "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", ha radicalmente trasformato il panorama legale in Italia. La sua approvazione soppresse le fattispecie di reato previste dal titolo X del libro II del codice penale tramite l'abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell'articolo 103 del T.U. La legge 194 da allora consente alla donna, nei casi previsti, di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza).

La legge 194 del 1978, pur riconoscendo il diritto alla vita dell'embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. L'obiettivo primario della legge è la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell'aborto attraverso la rete dei consultori familiari, un obiettivo che si intende perseguire nell'ambito delle politiche di tutela della salute delle donne. L'IVG non solo è sancita dalla legge 194, ma rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè nei servizi e nelle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce uniformemente a livello nazionale, ed è inclusa negli indicatori per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.

Documento della Legge 194/1978

Le Condizioni per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza secondo la Legge 194

La legge 194 stabilisce condizioni precise per l'accesso all'IVG, differenziate in base all'epoca gestazionale.

  • Entro i Primi Novanta Giorni di Gravidanza:La donna ha diritto di interrompere volontariamente una gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione (ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione). Questo è possibile quando essa accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Questi seri motivi possono essere in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4). La valutazione è autonoma da parte della donna.Per accedere all'IVG, la donna deve rivolgersi a un medico (del consultorio o anche un medico di sua fiducia), che deve redigere un documento attestante la richiesta della donna. Questo documento è indispensabile. Nel caso in cui il medico non consideri urgente l'intervento, invita la donna a rispettare un periodo di "riflessione" di sette giorni, trascorsi i quali la donna può rivolgersi a un centro autorizzato per l'espletamento della procedura. È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale. Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio pubblico, non di ispirazione religiosa. Nella gran parte dei casi il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento.

  • Dopo il Novantesimo Giorno di Gravidanza (Aborto Terapeutico):Dopo il novantesimo giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso solo nei casi in cui un medico rilevi e certifichi che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica (art. 6). Questi processi patologici devono essere certificati dal medico, che può avvalersi a tal fine di apposite indagini (ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi), nonché di consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra).Comunemente viene definito “terapeutico” l’aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione (cioè nel secondo trimestre di gravidanza). La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7. I casi consentiti includono:

    • Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.
    • Quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, quali: gravi patologie della donna, fisiche (a esempio patologie tumorali, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza, come la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo ecc.) o psichiche; malformazioni o malattie fetali che potrebbero mettere a rischio la salute fisica o mentale della donna (a esempio: a causa di gravi anomalie genetiche o di malformazioni dell’embrione o del feto, oppure a causa di gravi patologie materne come tumori o patologie psichiatriche).

    La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico, ma all’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino Interruzioni Volontarie di Gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all’estero per abortire.

Ruolo del Padre, Minori e Informazione sulla Regolazione delle Nascite

L'articolo 5 della legge 194 prevede che il padre del concepito non possa in alcun modo intromettersi nella IVG e non sia titolare di alcun diritto sul feto. L’unica statistica svolta sulla figura del padre è quella dei Centri di Aiuto alla Vita (CaV) nel 2008, che su 9.500 casi hanno registrato 3.230 padri contrari (34%), 895 consenzienti (9,42%) e 1.014 indifferenti (10,67%).

Per quanto riguarda le minori e le donne interdette, la legge prevede che debbano ricevere l'autorizzazione del tutore o del giudice tutelare per poter effettuare l'IVG. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera (art. 12). Con la sentenza del 29 febbraio 2016, il Tribunale di Mantova ha creato un precedente di rilievo in merito alla praticabilità dell'aborto da parte di gestanti che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

La legge prevede inoltre che "il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite" (art. 5), enfatizzando l'importanza della prevenzione e della contraccezione.

Limitazione dell'aborto o libertà di scelta? Storia e dibattito sull'interruzione di gravidanza

Metodiche per l’Interruzione Volontaria di Gravidanza: Chirurgica e Farmacologica

Esistono due tecniche principali per eseguire un'interruzione volontaria di gravidanza: il metodo chirurgico e il metodo farmacologico.

  • Metodo Chirurgico:Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital. Consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari. Se la gravidanza ha superato i 49 giorni la scelta dell’aborto chirurgico diventa l’unica alternativa, per quanto riguarda le procedure entro i 90 giorni.

  • Metodo Farmacologico (RU486):Per l’aborto farmacologico si utilizzano due farmaci: il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo. È una procedura altamente sicura ed efficace, che può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, in regime di ricovero di day-hospital. Questa procedura medica è distinta in più fasi e si basa sull'assunzione di almeno due principi attivi diversi, il mifepristone e una prostaglandina, a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. Il mifepristone, interessando i recettori del progesterone, necessari per il mantenimento della gravidanza, causa la cessazione della vitalità dell'embrione; l’assunzione del secondo farmaco, della categoria delle prostaglandine, ne determina l’espulsione.Secondo l'ultimo dossier ministeriale con i dati del 2017, solo il 18% degli aborti in Italia è avvenuto con metodo farmacologico, il resto sono stati aborti chirurgici. Tuttavia, il 12 agosto 2020 il Ministero della Salute ha diffuso la circolare sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine, passate al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità, che il 4 agosto ha espresso parere favorevole al ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico con le seguenti modalità: fino a 63 giorni, pari a 9 settimane compiute di età gestazionale, presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché consultori, oppure day hospital. Successivamente al parere del Consiglio Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il 12 agosto ha emanato la Determina n. 865 - Modifica delle modalità di impiego del Medicinale Mifegyne a base di mifepristone (RU486). Le nuove linee di indirizzo sostituiscono quelle del 2010.

L'Obiezione di Coscienza: Un Ostacolo All'Accesso

Un aspetto cruciale e profondamente discusso riguardo all'accesso all'aborto in Italia è l'obiezione di coscienza. La legge 194, all'articolo 9, riconosce il diritto del personale sanitario di sollevare obiezione di coscienza, il che significa che il medico ginecologo può esercitare questa obiezione. Tuttavia, la legge sottolinea che "il personale sanitario non può sollevare obiezione di coscienza allorquando l'intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo" (art. 9, comma quinto, L. 194/78). Lo status di obiettore non esonera il professionista sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Il professionista sanitario, anche se obiettore, non può invocare l'obiezione di coscienza qualora l'intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

La presenza massiccia di obiettori di coscienza rende l'accesso all'aborto in Italia già difficoltoso. A livello nazionale, circa due ginecologi su tre che lavorano in strutture che effettuano l'IVG sono obiettori di coscienza. Il totale degli obiettori è aumentato del 12% negli ultimi dieci anni, arrivando a punte di oltre il 90% in Molise, Trentino-Alto Adige e Basilicata. In tutto il Molise si registra un solo medico non obiettore. Secondo la Libera Associazione Italiana Ginecologi per l'applicazione della legge 194 (Laiga194), nel 2017 solo il 59% degli ospedali italiani prevede il servizio di interruzione volontaria di gravidanza, in particolare per quanto riguarda i casi successivi al terzo mese.

Mappa dell'Italia con le percentuali di medici obiettori di coscienza per regione

Questa disparità territoriale è profonda, con percentuali di obiettori più alte in Sicilia (85%), Abruzzo (84%) e Puglia (80,6%). Le regioni con il più alto numero di obiettori di coscienza sono caratterizzate da forti spostamenti interni. Le regioni con la più bassa percentuale di IVG nella provincia di residenza sono Molise (55%) e Abruzzo (59%). In Molise il 22% di chi vuole interrompere la gravidanza migra in un'altra provincia e il 23% in un'altra regione. A livello provinciale si verificano alcuni casi estremi: le province di Fermo, Chieti, Isernia e Caltanissetta non effettuano alcuna interruzione di gravidanza sul proprio territorio, obbligando quindi alla migrazione in un'altra provincia o regione. Con l’eccezione del Lazio, sono tutte al Nord le regioni la cui percentuale di interruzioni volontarie si attesta al di sopra del 90%: le province di Trento e Bolzano, Liguria e Emilia-Romagna.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a assicurare che l'IVG si possa svolgere nelle varie strutture ospedaliere deputate a ciò. Qualora il personale assunto sia costituito interamente da obiettori, il SSN dovrà supplire a tale carenza in modo da poter assicurare il servizio, ad esempio tramite trasferimenti di personale. Tuttavia, la realtà mostra significative lacune in questa garanzia.

Statistiche e Andamento Delle IVG in Italia

In base alla relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia nell’anno 2020, il numero di IVG risulta essere stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione. Secondo la relazione del Ministero della Salute del settembre 2013, in trent'anni le IVG eseguite mediamente ogni anno da ciascun medico non obiettore si sono dimezzate, passando da un valore di 145.6 IVG nel 1983 (pari a 3.3 IVG a settimana) a 73.9 IVG nel 2011 (pari a 1.7 IVG a settimana). Tali dati sono confermati anche dalla relazione del 2014. Tale calo può essere dovuto a vari fattori, tra cui il calo generalizzato del numero di aborti (anch'esso dimezzatosi nel periodo) e il ricorso a forme non ospedalizzate, quale il ricorso alla pillola abortiva RU 486 in day hospital o l'accesso più esteso alla contraccezione d'emergenza. Nel 2015 il numero totale di interruzioni volontarie di gravidanza per via chirurgica è stato di 87.639 (185,1 IVG ogni 1000 nati vivi). Il tasso di abortività (numero di IVG tra le donne tra 15 e 49 anni) è stato del 0,66% (-8% sul 2014, -61,2% sul 1983). Con 182 procedure di aborto medico ogni 1000 nati, l'Italia ha uno dei tassi di aborto più bassi d’Europa.

Le "Culle per la Vita" e l'Anonimato

Varie strutture, come ospedali e orfanotrofi in Italia, hanno introdotto le cosiddette "culle per la vita". Si tratta di culle termiche nelle quali è possibile deporre i neonati restando completamente anonimi, offrendo un'alternativa sicura e protetta per le madri che non possono o non vogliono tenere il proprio bambino.

Criticità e Proposte di Modifica della Legge 194

Nonostante i suoi oltre 40 anni, la legge 194 ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all’autodeterminazione. La legge è ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall’indagine "Mai Dati".

La principale criticità riguarda gli articoli 6 e 7 della legge. Nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Oltre quell’epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l’aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto; non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità.

Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all’estero per interromperla.

Le Nuove Proposte Restrittive e le Loro Conseguenze

Di recente, nonostante l'Italia abbia uno dei tassi di aborto più bassi d'Europa, membri dell’attuale governo, o comunque alcuni parlamentari di area governativa, hanno proposto misure ancora più restrittive. Queste vanno dal concedere pieni diritti giuridici dal momento del concepimento, all’obbligo dell’ascolto del battito fetale, fino all’inserimento delle associazioni pro-vita nei consultori. Ad esempio, una proposta di legge di iniziativa popolare depositata alla camera nel novembre 2023 prevedeva l'introduzione dell'obbligo di far ascoltare il battito cardiaco del feto alle donne intenzionate ad abortire.

Queste misure, sebbene presentate come necessarie a garantire una reale scelta consapevole, in realtà potrebbero sortire l’effetto opposto. L'obiettivo non è criticare coloro che credono che un embrione abbia lo stesso status morale di una persona, ma di evidenziare che la definizione dello status morale del concepito debba essere diritto della donna incinta e non definita a prescindere dalla legge. Ben più vincolante e stringente sarebbe invece la proposta legata al garantire diritti legali dal momento del concepimento. Questa proposta cambierebbe radicalmente lo status giuridico del concepito e, in quanto tale, è complessa e controversa poiché ha ramificazioni etiche e legali. Garantendo diritti legali sin dal momento del concepimento, si andrebbe a rendere l’aborto illegale, andandolo a equiparare all’omicidio.

Restrizioni all’accesso all’aborto non solo limitano il diritto di autodeterminazione delle donne, ma possono avere conseguenze molto più gravi, fino ad arrivare all’incremento di pratiche abortive illegali o di “turismo medico”. Misure restrittive o la negazione totale del diritto all’aborto comporterebbero anche rischi significativi per il benessere psicosociale e fisico delle donne. Divieti e limitazioni, infatti, possono portare le donne a cercare l'interruzione della gravidanza in strutture sanitarie non legalmente autorizzate a svolgere procedure di aborto. Una situazione ancor più pericolosa sarebbe un aumento delle donne che cercano un aborto autogestito, attraverso procedure non mediche improvvisate o pillole legali. Alcune donne possono richiedere l'aborto altrove, nei paesi in cui il diritto all'interruzione di gravidanza è ancora concesso. Donne che decidono di interrompere la gravidanza sono già normalmente sottoposte a stress, pressione e spesso vengono stigmatizzate per la loro scelta.

Mantenere il diritto all’aborto e l’accesso legale alle procedure è fondamentale per garantire il benessere delle donne, ma è anche essenziale per contrastare le già critiche disuguaglianze professionali e conseguenze relative all’indipendenza socioeconomica. Restrizioni all’aborto possono avere un impatto a breve e a lungo termine sui piani educativi e professionali e accrescere il divario di genere in relazione a vari fattori, per esempio istruzione, stipendio, benessere, famiglia. L'assenza di opzioni di aborto accessibili può portare a un aumento della pressione finanziaria e dello stress per le donne, colpendo la loro salute mentale, il loro benessere, la loro capacità di scelta professionale e di partecipazione equa alla forza lavoro. Il mantenimento della piena autonomia e della libertà di scelta delle donne in gravidanza è essenziale per garantire la protezione del loro benessere fisico e psicosociale sia a breve che a lungo termine. La capacità di prendere decisioni sul proprio corpo, comprese quelle relative alla gravidanza e al parto, sono un aspetto fondamentale della libertà individuale e dei diritti umani. Il rispetto della piena autonomia e della libertà di scelta delle donne in gravidanza è quindi un pilastro cruciale per preservare la loro dignità, garantire il loro benessere e promuovere una società più giusta.

Manifestazione per i diritti riproduttivi in Italia

Il Ruolo delle Organizzazioni per i Diritti Umani e delle Associazioni

In tutto il mondo, molti individui sono perseguitati per aver fatto le proprie scelte e a molti altri viene impedito di fare qualsiasi scelta. L’accesso a servizi di aborto sicuro è riconosciuto come un diritto umano. Amnesty International, ad esempio, riconosce il diritto di ogni donna, ragazza o persona che possa essere incinta ad abortire purché nel rispetto dei loro diritti, autonomia, dignità e necessità nel contesto delle esperienze, circostanze, aspirazioni ed opinioni vissute. L’approccio dell’organizzazione nei riguardi dell’aborto è fondato su principi ispirati e derivati da leggi e standard internazionali per i diritti umani, affermatisi nel tempo.

Anche l'Unione Europea, dopo il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade negli Stati Uniti, che ha lasciato ai singoli stati la possibilità di limitare l’accesso all’IVG, ha approvato una risoluzione in cui ha espresso preoccupazione per i passi indietro del diritto di accesso a un aborto sicuro e legale e ha esortato gli stati membri a depenalizzarlo e a eliminare e combattere gli ostacoli che lo impediscono.

In Italia, l’Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 e per l’eliminazione delle sue criticità. L'Associazione offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all’estero. Donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni potrebbero aiutare a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale.

L’Associazione Luca Coscioni si impegna per:

  • Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
  • Applicare pienamente l’articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza: la legge sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura.
  • Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
  • Garantire a tutte e a tutti l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
  • Vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.

L’Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, tra cui:

  • Articolo 4, che stabilisce il limite di 90 giorni per l’aborto “on demand”, basato sull’autonoma valutazione della donna.
  • Articolo 5, che stabilisce l’obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di “riflessione” di 7 giorni.
  • Articoli 6 e 7, che regolano l’aborto volontario cosiddetto terapeutico.
  • Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.

Il dibattito sull'aborto in Italia rimane, quindi, un terreno fertile per l'azione politica e sociale, mirato a garantire pienamente un diritto conquistato con difficoltà e a tutelare la salute e l'autodeterminazione delle donne in ogni circostanza.

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