Il sistema di tutela della maternità nel comparto agricolo italiano si configura come un complesso intreccio di disposizioni legislative, circolari interpretative e adeguamenti giurisprudenziali volti a garantire il sostegno al reddito durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro. La materia è retta principalmente dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che ha riordinato le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, inserendo specificità rilevanti per le lavoratrici agricole, le quali si distinguono significativamente dai regimi previsti per le lavoratrici dipendenti di altri settori o per le lavoratrici autonome del terziario.

Il quadro normativo e le peculiarità del settore agricolo
Il contesto normativo riguardante le prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla protezione sociale della maternità evidenzia chiaramente che il trattamento economico, inizialmente e tradizionalmente disciplinato insieme alle forme di tutela sanitaria per sopperire a una temporanea limitazione della capacità reddituale, è stato gradualmente ricollocato tra le prestazioni giustificate dal cosiddetto "carico di famiglia". La giurisprudenza costituzionale ha affermato, fin dagli anni ottanta, l'operatività della garanzia costituzionale - difesa dall’art. 31 della Costituzione Italiana - anche in situazioni indipendenti dall'evento della maternità naturale, come ad esempio le maternità adottive, sul presupposto che tale tutela assolva anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino.
Per quanto riguarda il lavoro agricolo, l’articolo 63 del D.Lgs. 151/2001 prevede una specifica disciplina mediante disposizioni speciali. In particolare, le lavoratrici e i lavoratori con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno cinquantuno giornate. È importante sottolineare che il requisito della iscrizione negli elenchi nominativi per almeno cinquantuno giornate nell'anno precedente si realizza anche nell'ipotesi in cui la lavoratrice in tale anno non abbia prestato attività lavorativa effettiva, ma abbia fruito del congedo di maternità per astensione obbligatoria.
Requisiti contributivi e il principio di equivalenza
Con la circolare n. 61 del 26 marzo 2003, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del D.Lgs. 151/2001 ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi di maternità. Un punto cruciale riguarda il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva. Inizialmente, il requisito veniva verificato secondo i criteri della legge 11 novembre 1983, n. 638, richiedendo 1350 giornate coperte da contribuzione obbligatoria. Successivi approfondimenti hanno tuttavia condotto a una revisione di tale criterio, introducendo un principio di equivalenza tra la contribuzione non agricola e quella agricola.
Attualmente, il quinquennio di contribuzione effettiva può intendersi perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 465 contributi giornalieri per gli uomini e 310 per le donne, equiparando così il requisito a quello normalmente richiesto ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. È bene ribadire che, pur in presenza del requisito del quinquennio, l'accredito figurativo dei periodi di maternità e il riscatto dei periodi di congedo parentale possono essere concessi solo ai soggetti che non fossero già titolari di pensione al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del citato decreto.
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Calcolo dell'indennità: importi e modalità di erogazione
La maternità agricola è un’indennità economica erogata dall’INPS alle lavoratrici del settore agricolo durante il periodo di astensione obbligatoria. La differenza sostanziale rispetto ad altri settori risiede sia nei requisiti di accesso sia nel sistema di calcolo. Per ottenere l’indennità di maternità agricola è necessario aver maturato almeno 51 giornate di lavoro agricolo nell’anno precedente la richiesta. L’assegno INPS è pagato per i due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi, escludendo dal conteggio i giorni festivi e le domeniche.
Per le lavoratrici autonome dell’agricoltura (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali), l'importo dell'assegno di maternità è di 38,40 euro al giorno. È fondamentale notare che tali valori sono ricavati dai limiti minimi di retribuzione giornaliera fissati dalla legge e risultano pertanto scollegati dall’effettivo reddito realizzato dalle interessate. Se ipotizziamo un periodo medio di 130 giorni indennizzabili, le lavoratrici agricole percepiscono circa 4.992,00 euro.
Inoltre, il decreto legislativo 20 giugno 2022, n. 105, ha stabilito che le lavoratrici autonome hanno diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i due mesi prima del parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base di specifici accertamenti medici.
Congedo parentale e situazioni di interruzione della gravidanza
Oltre al congedo di maternità obbligatorio, le interessate possono richiedere il congedo parentale facoltativo di tre mesi entro l’anno di vita del bambino. L'assegno giornaliero INPS per questa tipologia di congedo scende a 14,40 euro per le lavoratrici agricole. Considerando una media di 76 giorni, si raggiunge la cifra di 1.094,40 euro. Sommando i due valori (maternità obbligatoria e congedo parentale), il valore complessivo dell'assegno per una lavoratrice agricola si attesta mediamente intorno ai 6.086 euro.

In caso di interruzione della gravidanza dopo il terzo mese, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. Se l’interruzione si verifica dopo il 180° giorno di gestazione, essa viene equiparata al parto e indennizzata di conseguenza. Prima dell'erogazione, l'INPS effettua controlli rigorosi per verificare la regolarità contributiva delle richiedenti.
Trasferimento dell'indennità al padre
Esistono circostanze particolari e traumatiche in cui il diritto all'indennità passa alla figura paterna, ovvero l’indennità di paternità. Ciò avviene in casi di:
- Morte della madre (da attestare con dichiarazione di responsabilità);
- Grave infermità della madre (comprovata da certificazione sanitaria);
- Abbandono o mancato riconoscimento del figlio da parte della madre;
- Affidamento esclusivo del figlio al padre disposto dall'autorità giudiziaria;
- Rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità in caso di adozione o affidamento di minori.
I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi citati, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla lavoratrice. La procedura per la richiesta deve avvenire telematicamente tramite i canali ufficiali dell'istituto previdenziale.
Evoluzione recente e tutele aggiuntive
La Legge n. 234/2021 ha introdotto importanti novità, prevedendo per le lavoratrici autonome con un reddito fino a 8.972,04 euro tre mesi in più di congedo/indennità di maternità. Per i periodi di maternità inerenti al 2022, ad esempio, l'indennità poteva essere richiesta per ulteriori tre mesi a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente risultasse inferiore a 8.145 euro, cifra soggetta a rivalutazione ISTAT. Tali tutele riflettono una crescente sensibilità del legislatore verso il sostegno economico delle piccole imprese e delle lavoratrici del settore primario, spesso soggette a cicli reddituali incerti.
L'attività di gestione delle domande è soggetta a termini di definizione amministrativa: il Regolamento dell'INPS, ai sensi della legge n. 241/1990, ha fissato in 55 giorni il termine massimo per la definizione del procedimento. Il richiedente deve dunque prestare particolare attenzione alla completezza della documentazione allegata alla domanda telematica, inclusa la prova dell'inizio dell'attività lavorativa, che deve essere precedente all'avvio del periodo di maternità per garantire il diritto all'intera indennità. Nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma sia iniziata successivamente all’inizio del periodo di maternità, l'indennità spetterà limitatamente al periodo successivo all’inizio dell’attività stessa.
Infine, è utile ricordare che le lavoratrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne beneficiano di un regime analogo a quello agricolo, rientrando nell'ambito delle disposizioni speciali che proteggono le lavoratrici in ambiti lavorativi tradizionali, dove la frammentazione del reddito e la stagionalità richiedono tutele differenziate e basate su requisiti contributivi meno stringenti rispetto al lavoro subordinato classico. L’attenzione alla conformità normativa e l'aggiornamento costante sui massimali e sulle soglie di reddito rimangono passaggi imprescindibili per chiunque intenda accedere a queste prestazioni previdenziali.