La Legge 194/1978 e l'Interruzione Volontaria di Gravidanza in Italia: Diritto, Prassi e Sfide Attuali

L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia è un tema profondamente radicato nel tessuto sociale, etico e giuridico del paese, regolamentato dalla Legge 194 del 22 maggio 1978. Questa normativa, il cui prologo (articolo 1) recita "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza", garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Parallelamente, nel rispetto della libertà e della dignità della donna, la legge tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. La sua introduzione ha rappresentato un momento cruciale nella storia dei diritti riproduttivi in Italia, segnando un passaggio da un'epoca in cui l'aborto era considerato un reato, a un quadro normativo che cerca di bilanciare la tutela della vita nascente con la salute e l'autodeterminazione della donna.

Contesto Storico e Fondamenti della Legge 194

Prima dell'entrata in vigore della Legge 194, l'interruzione volontaria di gravidanza, in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice penale italiano un reato. Gli articoli dal 545 al 555 del codice penale, poi abrogati nel 1978, prevedevano pene severe per chiunque causasse o si procurasse un aborto. Ad esempio, causare l'aborto di una donna non consenziente (o consenziente, ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici anni (art. 546). Anche nel caso di una donna consenziente, la pena prevista era la reclusione da due a cinque anni, comminata sia all'esecutore dell'aborto che alla donna stessa (art. 547). Procurarsi l'aborto era punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 548), mentre istigare all'aborto o fornire i mezzi per procedere ad esso comportava la reclusione da sei mesi a due anni (art. 549). In caso di lesioni o morte della donna, le pene erano ovviamente inasprite (articoli 549 e 550). Un'inquietante peculiarità di quel periodo era la possibilità di diminuzione della pena, dalla metà ai due terzi, se l'atto era stato commesso "per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto" (art. 550), evidenziando una concezione paternalistica e moralistica della giustizia.

La pressione per un cambiamento normativo crebbe significativamente a metà degli anni '70. Nel 1975, il tema della regolamentazione dell'aborto riceveva un'ampia attenzione dei mezzi di comunicazione, in particolare dopo l'arresto del segretario del Partito Radicale Gianfranco Spadaccia, della segretaria del Centro d'informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto (CISA) Adele Faccio e della militante radicale Emma Bonino. Questi individui si erano autodenunciati alle autorità di polizia per aver praticato aborti, agendo in aperta sfida alla legge per evidenziarne le carenze e la drammaticità. Il CISA, fondato da Adele Faccio, si proponeva di combattere la piaga dell'aborto clandestino, creando i primi consultori in Italia e organizzando i cosiddetti «viaggi della speranza» verso cliniche inglesi e olandesi. Grazie a voli charter e a convenzioni contrattate dal CISA, era possibile per le donne accedere a interventi medici a prezzi contenuti e con le tecnologie più avanzate disponibili all'epoca.

Il 5 febbraio 1975, una delegazione che includeva Marco Pannella e Livio Zanetti, direttore de L'Espresso, presentò alla Corte di Cassazione la richiesta di un referendum abrogativo degli articoli del codice penale che criminalizzavano l'aborto. Questo diede inizio a una vasta raccolta firme, patrocinata dalla Lega XIII maggio e da L'Espresso, unitamente al Partito Radicale e al Movimento di Liberazione della Donna. Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile 1976, un Decreto del Presidente della Repubblica fissò la data per la consultazione referendaria. Tuttavia, il Presidente Leone fu costretto a ricorrere per la seconda volta allo scioglimento delle Camere, posticipando la questione.

Il bisogno di adeguare la normativa si era presentato al legislatore anche in seguito alla sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli del codice penale nella parte in cui non prevedevano la possibilità di interrompere la gravidanza quando la stessa comportasse un serio e grave pericolo per la salute della donna. Fu in questo contesto che il testo definitivo della Legge 194, che assunse lo stesso titolo del progetto di legge approvato, fu licenziato dal Senato il 18 maggio 1978 e pubblicato quattro giorni più tardi sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo noto come Legge 22 maggio 1978, n. 194. La sua approvazione soppresse le fattispecie di reato previste dal titolo X del libro II del codice penale tramite l'abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell'articolo 103 del Testo Unico.

Tavola cronologica degli eventi che hanno portato all'approvazione della Legge 194/1978

L'Accesso all'Interruzione Volontaria di Gravidanza Entro i Primi Novanta Giorni

La Legge 194 stabilisce limiti temporali precisi per l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, differenziando le procedure a seconda dell'epoca gestazionale. Entro i primi 90 giorni, ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione, la donna può richiedere l'aborto sulla base di una propria autonoma valutazione. Tale richiesta è ammessa qualora la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (articolo 4 della legge 194/78). Questo approccio riconosce alla donna la capacità di autodeterminazione in una fase iniziale della gravidanza.

Per accedere all'interruzione di gravidanza (IVG), la donna deve rivolgersi a un medico, che può essere del consultorio o anche un medico di sua fiducia. Il medico ha il compito di redigere un documento attestante la richiesta della donna e di fornire tutte le informazioni necessarie. Il documento (certificato, se il medico attesta l’urgenza della procedura) è indispensabile per accedere all’IVG. L’articolo 5 della legge prevede che il padre del concepito non possa in alcun modo intromettersi nella IVG e non sia titolare di alcun diritto sul feto, ribadendo la centralità della decisione della donna.

Nel caso in cui il medico non consideri urgente l'intervento, invita la donna a rispettare un periodo di "riflessione" di sette giorni. Questo lasso di tempo è pensato per permettere alla donna di ponderare la propria decisione ed eventualmente considerare alternative. Trascorsi i sette giorni, la donna può rivolgersi a un centro autorizzato per l'espletamento della procedura. È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale. Il modo più semplice e spesso consigliato per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio PUBBLICO, preferibilmente della propria zona di residenza, che non sia di ispirazione religiosa. Nella gran parte dei casi, il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento.

I consultori familiari pubblici giocano un ruolo cruciale in questo percorso. Qui, la donna riceverà accoglienza, informazioni dettagliate sul percorso, counselling e verrà fissato un appuntamento con il ginecologo. Quest'ultimo fornirà tutte le informazioni necessarie sulle metodiche di esecuzione dell'IVG e rilascerà un documento che attesta sia lo stato di gravidanza sia la volontà della donna di interromperla. Durante il colloquio, il ginecologo e tutto il personale dedicato illustreranno le diverse possibilità, qualora ci siano, per intraprendere un percorso alternativo a quello dell'interruzione, così come l'invito a rifletterci per sette giorni. La privacy della donna che ricorre all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è garantita per legge; tutti gli operatori sociosanitari con cui la donna verrà in contatto sono tenuti al segreto professionale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per le donne straniere che non parlano la lingua italiana, è garantito l'intervento del mediatore culturale per consentire loro di sottoscrivere un consenso informato, completo e veritiero e per avere un supporto nella comunicazione durante tutte le fasi della procedura. Le donne straniere che non sono in possesso della tessera sanitaria o del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) vengono indirizzate al PUA (Punto Unico di Accesso della ASL) o presso gli uffici competenti del territorio per il rilascio di questi documenti, assicurando così l'accesso al servizio.

L'Interruzione di Gravidanza Oltre i Novanta Giorni: Il Concetto di "Aborto Terapeutico"

La legge 194 del 1978 stabilisce che tutte le interruzioni volontarie della gravidanza sono "terapeutiche", poiché l’aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Tuttavia, comunemente viene definito "terapeutico" l'aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione, ovvero nel secondo trimestre di gravidanza. In questi casi, l'accesso all'IVG è soggetto a condizioni più restrittive e precise, regolate dagli articoli 6 e 7 della legge 194.

Dopo il novantesimo giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso solo nei casi in cui un medico rilevi e certifichi che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica. Questo può verificarsi a causa di gravi anomalie genetiche o di malformazioni dell’embrione o del feto, oppure a causa di gravi patologie materne, come tumori, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza (ad esempio, la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo), o patologie psichiatriche. La legge, quindi, consente l'interruzione quando un bene giuridico costituzionalmente sancito, come il diritto alla vita del concepito, si pone in insanabile contrasto con un altro di pari valore, il diritto alla salute fisica e psichica della gestante.

Questi processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati dal medico, il quale può avvalersi a tal fine di apposite indagini diagnostiche (come ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi) e di consulenze specialistiche (ad esempio, genetista, radiologo, psichiatra). La Legge 194 non definisce un limite esatto di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico in senso stretto. Tuttavia, l'articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell'utero (cioè attorno alle 22-24 settimane, il periodo di "viability"), il medico è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Questo principio, finalizzato a scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap ma vitali, comporta che in Italia si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane per le interruzioni di gravidanza, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma.

Le conseguenze pratiche di questa interpretazione sono significative: è praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino Interruzioni Volontarie di Gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest'epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all'estero per abortire. Questo rappresenta una delle maggiori criticità della legge, come evidenziato anche dall'Associazione Luca Coscioni, poiché genera ingiustizie inaccettabili e mette le donne in situazioni di estrema difficoltà, costringendole a penosi viaggi all'estero in un momento già delicato. La necessità di un feticidio non eseguibile in Italia, per evitare la nascita e la potenziale rianimazione di un feto affetto da gravissima patologia ma vitalità, è un punto di forte discussione e richiesta di modifica della normativa.

Diagramma di flusso del percorso IVG oltre i 90 giorni

Le Minorenni e le Donne Interdette: Percorsi Specifici

La Legge 194 prevede percorsi assistenziali particolari per le donne minorenni e per quelle interdette per infermità di mente, riconoscendo la loro condizione di vulnerabilità e la necessità di tutele aggiuntive.

Per quanto riguarda le donne minorenni, il percorso è orientato all'accoglienza e all'accompagnamento nella scelta, garantendo loro tutto il sostegno e le informazioni necessarie per decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza. L'articolo 4 stabilisce che, quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, sociali o familiari sulla salute della gestante, il consultorio deve esaminare con la donna e, ove lei lo consenta, con il padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti. L'obiettivo è aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione, metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, e promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenerla, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza che dopo il parto.

In caso di minori, si possono verificare tre situazioni principali, ognuna delle quali prevede un percorso specifico:

  1. Minorenni con autorizzazione dei genitori o di chi esercita la tutela: In questo caso, il medico firma e consegna la documentazione con la quale la minore, accompagnata dai genitori o da chi esercita la tutela, può presentarsi presso le strutture autorizzate per effettuare l'intervento. È importante notare che è necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori, anche se legalmente separati, qualora detengano la potestà genitoriale congiunta. L'operatore del consultorio aiuterà a coinvolgerli, se la minore ne ha già parlato con loro.
  2. Minorenni che chiedono di non coinvolgere i genitori o chi esercita la tutela genitoriale (articolo 12, comma 2): Se la minore non può o non vuole parlare con i genitori, il medico redige un certificato che attesta l'urgenza e la dichiarazione della volontà della minore di non coinvolgere i genitori o chi esercita la tutela genitoriale. Successivamente, scrive una relazione medica per il Giudice Tutelare (G.T.) indicando l'epoca gestazionale. Il consultorio organizza uno o più colloqui di approfondimento con la minore ed entro sette giorni (o nel più breve tempo possibile in caso di urgenza) rilascia una relazione con le informazioni relative al contesto sociale e un'analisi sulle motivazioni che spingono la minore a non coinvolgere i genitori, esprimendo il parere del servizio. L'équipe del consultorio invia la richiesta di udienza al Giudice Tutelare che, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che espone e della relazione trasmessagli, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza. Sentenze come quella del Tribunale di Mantova del 29 febbraio 2016, hanno creato importanti precedenti in merito alla praticabilità dell'aborto da parte di gestanti minorenni.
  3. Minorenni i cui genitori o chi esercita la tutela si rifiutino di dare il proprio consenso o non siano d'accordo tra di loro (articolo 12, comma secondo): In questa situazione, la procedura coincide con quella descritta al punto precedente e prevede anch'essa l'udienza presso il Giudice Tutelare, che assume una decisione in merito.

Per quanto riguarda le donne interdette per infermità di mente, l'articolo 13 della Legge 194 stabilisce che la richiesta di IVG può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa, nonché il parere del tutore se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

Metodologie per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza

L'interruzione volontaria di gravidanza può essere effettuata in Italia attraverso due metodologie principali: il metodo farmacologico e il metodo chirurgico. La scelta tra i due dipende dall'epoca gestazionale e dalle condizioni cliniche della donna.

Il Metodo Farmacologico:Per l'aborto farmacologico si utilizzano due farmaci: il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo. Questa è una procedura altamente sicura ed efficace, che può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, in regime di ricovero di day-hospital. L'IVG farmacologica può essere praticata fino al 63° giorno, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione (corrispondenti a 9 settimane compiute di età gestazionale). Secondo le "Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine" emanate dal Ministero della Salute il 12 agosto 2020, può essere eseguita presso gli ospedali e le case di cura autorizzate in regime di Day Hospital, nonché presso i consultori e le strutture ambulatoriali pubbliche autorizzate dalla Regione, purché funzionalmente collegate all’ospedale.

La procedura farmacologica si basa sull'assunzione sequenziale dei due farmaci:

  1. Assunzione di Mifepristone (RU486): Il primo giorno si somministra il Mifepristone, che agisce contrastando l'azione dell'ormone della gravidanza, il progesterone, interrompendo così la sua evoluzione.
  2. Assunzione di Misoprostolo: Dopo circa 48 ore (due giorni), viene assunto il secondo farmaco, il misoprostolo. Questo agisce sull'utero, che è stato preparato dal mifepristone, e determina il distacco e l'espulsione della gravidanza.La sintomatologia successiva sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza, con crampi e perdite ematiche. Dopo circa due settimane dall'assunzione del misoprostolo, viene effettuato un nuovo test di gravidanza, con il dosaggio della betaHCG, per confermare la completa interruzione. Sulla base del risultato, il medico giudicherà la procedura conclusa oppure procederà a un controllo clinico ed eventualmente ecografico.

Aborto farmacologico o chirurgico? Come orientarsi nella scelta: cambiano tempistiche e modalità

Il Metodo Chirurgico:Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e comporta un ricovero in day-hospital. Si entra la mattina presto e si viene dimesse nel pomeriggio dello stesso giorno, salvo complicazioni. L'intervento, effettuato in sala operatoria, consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, che può essere eseguita in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. Precedentemente, la dilatazione del collo uterino è solitamente necessaria, e in fase pre-operatoria può essere utile la somministrazione di farmaci per preparare il collo dell'utero alla dilatazione, rendendo più agevole la successiva fase chirurgica. È importante notare che il raschiamento, una metodica più invasiva, è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari.Per l'anestesia, saranno richiesti esami del sangue, un elettrocardiogramma e una visita del medico anestesista. Inoltre, è fondamentale conoscere il gruppo sanguigno della donna, da eseguire solo se non documentato.Contestualmente all’intervento, è possibile richiedere, per la contraccezione, l’inserimento della spirale o dell’impianto sottocutaneo, offrendo un servizio completo per la prevenzione di future gravidanze indesiderate.

Entrambe le metodologie vengono illustrate alla donna durante il primo colloquio nel consultorio, dove le vengono presentati i vantaggi e gli svantaggi di ciascun metodo, la gestione del dolore e le possibili complicanze, nonché le indicazioni per il follow-up e la contraccezione post-IVG. La possibilità di scegliere la metodica è un diritto fondamentale, sebbene l'Associazione Luca Coscioni si batta per garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.

L'Obiezione di Coscienza: Un Ostacolo all'Applicazione della Legge?

L'obiezione di coscienza è uno degli aspetti più controversi e dibattuti dell'applicazione della Legge 194/1978 in Italia. L'articolo 9 della legge riconosce al personale sanitario e ausiliario il diritto di sollevare obiezione di coscienza, esonerandolo dall'effettuare l'interruzione di gravidanza. Tuttavia, la stessa legge impone dei limiti chiari a tale diritto, specificando che la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura. Inoltre, il medico obiettore non può sollevare obiezione di coscienza quando l'intervento sia "indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo".

Nonostante queste disposizioni, l'obiezione di coscienza ha assunto nel tempo proporzioni tali da compromettere, in diverse aree del paese, l'effettiva erogazione del servizio di IVG. Dati significativi mostrano come la percentuale di medici obiettori sia aumentata negli anni, raggiungendo picchi elevatissimi. Secondo la Libera Associazione Italiana Ginecologi per l'applicazione della legge 194 (Laiga194), nel 2017 solo il 59% degli ospedali italiani prevedeva il servizio di interruzione volontaria di gravidanza, in particolare per quanto riguarda i casi successivi al terzo mese. Il totale degli obiettori è aumentato del 12% negli ultimi dieci anni, arrivando a punte di oltre il 90% in regioni come Molise, Trentino-Alto Adige e Basilicata. In Molise, ad esempio, si registra un solo medico non obiettore. Questa situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che lo status di obiettore non esonera il professionista sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, e che anche gli obiettori di coscienza sono tenuti a fornire informazioni sui medici non obiettori e a inviare la donna a quest'ultimi.

Le implicazioni di questa elevata percentuale di obiettori sono profonde. Molte donne si trovano costrette a spostarsi anche per centinaia di chilometri per poter accedere al servizio, con un impatto negativo sulla loro salute psicofisica, sulle loro condizioni economiche e sulla tempestività dell'intervento. La relazione del Ministero della Salute del settembre 2013 e quella del 2014, hanno evidenziato come, in trent'anni, le IVG eseguite mediamente ogni anno da ciascun medico non obiettore si siano dimezzate, passando da un valore di 145,6 IVG nel 1983 a 73,9 IVG nel 2011. Questo calo, sebbene in parte legato a una diminuzione generalizzata del numero di aborti e all'aumento del ricorso a metodi non ospedalizzati come la pillola RU486 e la contraccezione d'emergenza, evidenzia anche la pressione crescente sui pochi professionisti non obiettori e la difficoltà organizzativa del sistema sanitario.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto ad assicurare che l'IVG si possa svolgere nelle varie strutture ospedaliere deputate a ciò. Pertanto, qualora il personale assunto sia costituito interamente da obiettori, dovrà supplire a tale carenza in modo da poter assicurare il servizio, ad esempio tramite trasferimenti di personale. Tuttavia, la realtà dei fatti dimostra che questa garanzia non è sempre pienamente attuata, portando l'obiezione di coscienza a essere percepita non solo come un diritto individuale ma come un vero e proprio ostacolo strutturale al diritto della donna all'IVG. L'Associazione Luca Coscioni si batte attivamente per la piena applicazione dell'articolo 9, chiedendo di definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza e di garantire a tutte le donne l'informazione sui medici non obiettori.

Mappa dell'Italia con percentuale di medici obiettori per regione

L'Evoluzione dei Numeri e le Sfide Attuali nell'Applicazione della Legge

Dopo oltre 40 anni dalla sua promulgazione, l'applicazione della Legge 194/1978 in Italia continua a essere oggetto di analisi e dibattito. Le statistiche relative all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) mostrano un quadro in continua evoluzione, mentre persistono sfide significative nell'effettiva garanzia dei diritti previsti dalla legge.

Secondo la relazione al Parlamento sull'applicazione della Legge 194 in Italia nell'anno 2020, il numero di IVG è stato di 66.413, registrando una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Questa tendenza al calo non è un fenomeno recente; dal 1983, anno in cui si era registrato il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è osservata una continua diminuzione. Nel 2015, il numero totale di interruzioni volontarie di gravidanza per via chirurgica è stato di 87.639 (185,1 IVG ogni 1000 nati vivi). Il tasso di abortività (numero di IVG tra le donne tra 15 e 49 anni) è stato del 0,66%, con un decremento dell'8% rispetto al 2014 e un calo del 61,2% rispetto al 1983. Questo calo generale può essere attribuito a vari fattori, tra cui una maggiore diffusione della contraccezione, un ricorso più esteso alla contraccezione d'emergenza e l'introduzione di forme non ospedalizzate, come l'utilizzo della pillola abortiva RU486 in regime di day hospital o ambulatoriale, rendendo la procedura più accessibile e meno invasiva.

Nonostante la diminuzione del numero complessivo di IVG, la relazione ministeriale e le analisi di associazioni come la Luca Coscioni rivelano che, dopo oltre 40 anni, la legge è ancora applicata male e, addirittura, non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese. Questo quadro grave è ben descritto dall'indagine "Mai Dati". La legge stessa ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all'autodeterminazione.

Una delle principali criticità riguarda gli articoli 6 e 7 della legge, che regolano l'aborto volontario cosiddetto terapeutico. Nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell'utero (viability), la donna è costretta ad andare all'estero per abortire. Questo accade perché oltre quell'epoca gestazionale, pur dovendo provocare un travaglio abortivo con i farmaci, il medico che esegue l'aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto. Non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità. Questa situazione espone le donne a viaggi e costi onerosi, oltre al trauma psicologico.

Anche il limite dei 90 giorni, stabilito esclusivamente da quella che viene definita "la fantasia del legislatore", è causa di ingiustizie. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all'estero per interromperla.

L'Associazione Luca Coscioni si batte attivamente per affrontare queste problematiche, offrendo strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all'estero. L'Associazione promuove la piena applicazione della legge 194 attraverso l'impegno per:

  • Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l'IVG, permettendo realmente l'accesso alla IVG farmacologica, spesso limitato.
  • Applicare pienamente l'articolo 9, relativo all'obiezione di coscienza, sottolineando che la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l'espletamento della procedura.
  • Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
  • Garantire a tutte l'informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
  • Vigilare e garantire l'applicazione dell'articolo 15, che impone l'obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza, assicurando accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura.

Inoltre, l'Associazione si batte per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, tra cui l'articolo 4 (limite di 90 giorni), l'articolo 5 (obbligatorietà del documento, periodo di riflessione di 7 giorni), gli articoli 6 e 7 (aborto terapeutico) e l'articolo 9 (estensione dell'obiezione anche al personale ausiliario). Queste proposte mirano a rendere la legge più rispondente alle esigenze attuali delle donne e a eliminare le disuguaglianze nell'accesso al diritto all'IVG. Una proposta di legge di iniziativa popolare depositata alla camera nel novembre 2023, che prevedeva l'introduzione dell'obbligo di far ascoltare il battito cardiaco del feto alle donne intenzionate ad abortire, ha riacceso il dibattito sulla necessità di salvaguardare il diritto all'autodeterminazione della donna e l'integrità della Legge 194.

Il Supporto alla Maternità e le Alternative all'IVG

La Legge 194, nel suo spirito, non si limita a regolamentare l'interruzione volontaria di gravidanza, ma pone anche l'accento sulla tutela sociale della maternità e sulla promozione di un approccio responsabile alla procreazione. L'articolo 1 della legge sottolinea la necessità di promuovere lo sviluppo di servizi socio-sanitari e assistenziali adeguati, che offrano alle donne e alle famiglie il supporto necessario durante la gravidanza e dopo il parto. In quest'ottica, i consultori familiari pubblici assumono un ruolo di fondamentale importanza, non solo come punto di accesso all'IVG, ma anche come centri di supporto e informazione per la prevenzione e per l'esplorazione di alternative all'interruzione.

Durante il colloquio iniziale nel consultorio, alla donna vengono illustrate non solo le metodiche per l'IVG, ma anche le possibili alternative, qualora ci siano, per poter intraprendere un percorso diverso. Vengono fornite informazioni su tutti gli aiuti disponibili, sia durante la gravidanza sia dopo il parto, con l'obiettivo di rimuovere le cause che potrebbero indurre la donna a scegliere l'IVG. Questo include il supporto per far valere i propri diritti di lavoratrice e di madre, l'assistenza psicologica e sociale, e l'informazione su associazioni e servizi che offrono sostegno alla maternità in condizioni di difficoltà.

Un esempio di tali iniziative sono le "culle per la vita", presenti in varie strutture come ospedali e orfanotrofi in Italia. Queste sono culle termiche nelle quali è possibile deporre i neonati in modo completamente anonimo, garantendo così che i bambini non desiderati possano essere accolti e ricevere assistenza, senza che la madre debba affrontare stigmatizzazioni o situazioni di abbandono pericolose. Questa opzione rappresenta un'alternativa all'aborto e all'abbandono in luoghi non sicuri, in linea con il principio di tutela della vita nascente, pur salvaguardando la riservatezza della donna.

Inoltre, i consultori e le strutture che eseguono l'IVG dedicano attenzione anche alla fase successiva all'intervento. Vengono rilasciati appuntamenti per visite di controllo post-interruzione e, fondamentale, per il counselling contraccettivo e l'eventuale prescrizione di terapia contraccettiva. La legge prevede che "il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite" (articolo 14). Questo impegno è cruciale per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate future. In alcune regioni, come la Toscana, la contraccezione è gratuita per le donne iscritte al SSN, residenti o domiciliate, o in possesso di codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), per i due anni successivi all'IVG, e per le studentesse fino ai 25 anni di età iscritte alle Università toscane. Il counselling contraccettivo e l'avvio della contraccezione vengono garantiti già dai reparti e dagli ambulatori dove viene effettuata l'IVG, integrando prevenzione e cura in un percorso assistenziale continuo. Questo approccio complessivo mira a promuovere la procreazione cosciente e responsabile, offrendo alle donne gli strumenti e il supporto necessari per esercitare pienamente i propri diritti riproduttivi.

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